La Corte di giustizia UE con la sentenza in causa C-597/20 del 29 settembre 2022 ha avuto modo di ritornare sulla tematica del risarcimento dei danni da ritardi nei voli aerei mettendo in luce come la normativa UE miri a semplificare il procedimento per permettere ai passeggeri di ottenere tale risarcimento.
La controversia è sorta nell’ambito di un ritardo di oltre tre ore accumulato da un volo fra New York e Budapest effettuato dalla compagnia polacca LOT. I passeggeri si sono rivolti all’ente designato dalla legislazione ungherese per ottenere un tale risarcimento. L’ente in questione è la Divisione per la tutela dei consumatori ungherese, la quale ha attribuito automaticamente ad ogni passeggero il diritto al rimborso di EUR 600. La compagnia polacca si è rivolta al giudice ungherese (la Fővárosi Törvényszék – Corte di Budapest – Capitale), osservando che un organismo non giurisdizionale di tale genere non sarebbe stato competente ad erogare un risarcimento automatico ai sensi del regolamento UE 261/2004 che disciplina la materia.
In seguito a una domanda pregiudiziale proposta dal giudice ungherese alla Corte di giustizia, quest’ultima ha chiarito che il diritto UE ed in particolare l’articolo 16 del regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91, deve essere interpretato nel senso che:
“gli Stati membri hanno la facoltà di autorizzare l’organismo nazionale responsabile dell’applicazione di tale regolamento a imporre a un vettore aereo la corresponsione della compensazione pecuniaria, ai sensi dell’articolo 7 di detto regolamento, dovuta ai passeggeri in forza del medesimo regolamento, qualora tale organismo nazionale sia stato investito di un reclamo individuale di un passeggero, purché sussista per tale passeggero e per detto vettore aereo la possibilità di un ricorso giurisdizionale”.
Pur in assenza di una espressa disposizione in tale senso, la Corte UE ha considerato conforme al diritto UE, la normativa nazionale che attribuisce ad un organismo nazionale la competenza ad irrogare delle sanzioni automatiche alla compagnia aerea in questione, purché la decisione di tale organismo sia impugnabile in sede giurisdizionale.
La Corte ha in particolare osservato che “attribuire una competenza coercitiva a un organismo nazionale designato sulla base dell’articolo 16, paragrafo 1, di detto regolamento contribuisce certamente a che i passeggeri non debbano sopportare gli inconvenienti che comporta l’esperimento di azioni giudiziarie. Una siffatta competenza consente, per le ragioni di semplicità, rapidità ed efficacia, menzionate dall’avvocato generale al paragrafo 48 delle sue conclusioni, di garantire un elevato livello di tutela dei passeggeri aerei, evitando al contempo la congestione dei tribunali tenuto conto del numero potenzialmente elevato di richieste di compensazione pecuniaria”.