Nelle scorse settimane, la Commissione ha introdotto una nuova disciplina eccezionale, simile a quella adottata nel 2009 in seguito alla crisi finanziaria innescata dai mutui sub-prime. Pertanto, le attuali normative in tema di aiuti restano in vigore, ma le nuove regole applicano in modo molto elastico ed ampio le deroghe già previste dall’art. 107 TFUE. Si richiama qui di seguito, in sintesi, la nuova disciplina, ai sensi della quale taluni regimi nazionali sono già stati notificati e approvati in tempo reale dalla Commissione, fra cui uno italiano. Si precisa sin d’ora che sono attese prossime integrazioni e modifiche al Quadro Temporaneo sugli Aiuti di Stato che si prenderanno in considerazione, di cui si darà successivamente conto. 

IL NUOVO QUADRO TEMPORANEO PER GLI AIUTI DI STATO A FRONTE DELL’EPIDEMIA COVID-19 (CV)

Il 19 marzo 2020, la Commissione ha adottato una nuova disciplina (in seguito “QT”) che consente agli Stati membri di derogare al principio di divieto degli aiuti, concedendo sussidi ai sensi dell’articolo 107 TFUE, paragrafi 2, lett. b), e 3, lett. b).

La deroga quindi può essere sia quella per calamità naturali e altri eventi di portata eccezionale, sia quella del grave turbamento all’economia di uno Stato membro (quest’ultima è stata alla base del Quadro Temporaneo elaborato nel 2009 a fronte della crisi finanziaria).

La risposta economica alla crisi di liquidità innescata dal CV, sarà in capo ai singoli Stati, posto che il budget UE è molto limitato (QT, par. 9).

I nuovi aiuti dovrebbero mitigare il contraccolpo economico del CV, ma non allontanarsi dagli obiettivi di crescente ecosostenibilità e digitalizzazione delle imprese.

Gli Stati membri hanno la possibilità di adottare misure di carattere generalea favore di tutte le imprese e dei consumatori, (quindi non rilevanti ai fini delle discipline sugli ads in quanto non selettive), e di usare i regolamenti di esenzione.

Gli aiuti del QT si possono cumulare agli aiuti de minimis (QT, par. 20).

Deroga ai sensi dell’art. 107(2)(b) TFUE

L’emergenza CV però consente agli Stati membri di concedere aiuti anche ex art. 107(2)(b) TFUE, segnatamente nei settori più colpiti dal CV, come quello del turismo, della cultura, dei trasporti, della recettività (QT, par. 15). Gli aiuti devono essere notificati, tenendo conto di uno schema che la Commissione ha pubblicato per favorire gli Stati membri (con una lista sintetica di tutti i dati da fornire), e saranno vagliati e autorizzati molto rapidamente dalla Commissione (la Danimarca ha già ottenuto l’autorizzazione per un regime di aiuti da 12 milioni di euro a favore di una serie di imprese che nel mese di marzo avevano organizzato eventi destinati al grande pubblico, ovvero mirati a persone anziane, e che li hanno sospesi in seguito ad una raccomandazione delle autorità danesi – SA.56685). Proprio la citata decisione Danimarca spiega la posizione della Commissione, che considera il CV come un evento imprevedibile, di grande impatto economico e straordinario (la straordinarietà deriva dal fatto che è pandemico e che non esistono al momento farmaci antivirali né vaccini – cfr decisione Danimarca, parr. 24-30).

Gli aiuti ex art. 107(2)(b) TFUE possono concorrere con aiuti destinati alla ristrutturazione e al salvataggiodi imprese in difficoltà, purché gli aiuti per il CV servano a compensare danni direttamente provocati dal CV.

Deroga ai sensi dell’art. 107(3)(b) TFUE

Per quanto riguarda gli aiuti concessi ex art. 107(3)(b) TFUE, essi devono essere autorizzati dalla Commissione previa notifica, e devono essere necessari, appropriati e proporzionali ai danni che mirano a sanare (QT, par. 19).

Gli aiuti ex art. 107(3)(b) TFUE potranno consistere in:
(a) contributi diretti, vantaggi fiscali e anticipi rimborsabili,
(b) garanzie su prestiti,
(c) tassi d’interesse agevolati,
(d) garanzie e prestiti canalizzati attraverso le banche,
(e) assicurazioni con supporto pubblico sui crediti a breve all’export.

Relativamente alla misura a) – contributi diretti, vantaggi fiscali e anticipi rimborsabili (QT par. 3.1):

i contributi diretti, vantaggi fiscali e anticipi rimborsabili, dovranno essere sotto forma di regime, non potranno eccedere gli 800.000 euro per singola impresa, potranno essere concessi a imprese che non erano in difficoltà già prima del 31 dicembre 2019, e saranno concessi entro il 31 dicembre 2020. Per le imprese attive in agricoltura il limite sarà di 100.000 euro, per quelle attive nei settori di pesca e acquacoltura il limite sarà di 120.000 euro per ciascun beneficiario. Gli aiuti concessi a imprese attive nella trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli non potranno essere trasferiti a produttori primari.

Relativamente alla misura b) – garanzie su prestiti (QT par. 3.2):

le garanzie pubbliche sui prestiti possono costituire un valido strumento per consentire la circolazione di liquidità. La Commissione, in una tabella, indica dei premi/costi di garanzia molto bassi, ma compatibili con la disciplina aiuti, ex art. 107(3)(b) TFUE, che possono essere comunque rimodulati dagli Stati membri (ad es. con premi inferiori, ma durata minore del prestito). Possono essere concesse tanto per investimenti quanto per capitale circolante, ad imprese che non erano già in difficoltà al 31 dicembre 2019, sia PMI sia grandi imprese. Queste garanzie devono essere concesse entro il 31 dicembre 2020, e non possono durare più di sei anni. Non possono coprire più del 90% del prestito sottostante se le eventuali perdite sono a carico pari passue proporzionalmente degli istituti di credito e degli Stati. Se invece le eventuali perdite sono caricate prima sullo Stato e poi sugli istituti di credito, la garanzia pubblica deve arrestarsi al 35% del prestito.
I prestiti che maturano dopo il 31 dicembre 2020 devono rispettare tetti massimi pari alternativamente al doppio dei costi per i dipendenti del beneficiario nel 2019, oppure al 25% del suo fatturato nel 2019.
È ammessa anche una maggiorazione dei prestiti (presumibilmente grazie alla garanzia pubblica) per 18 mesi (PMI) o 12 mesi (grandi imprese), qualora l’impresa autocertifichi oggettivi bisogni di liquidità.
Per prestiti che maturano entro il 31 dicembre 2020, i tetti sopra indicati possono essere alzati, se giustificati, assicurando comunque la proporzionalità dell’aiuto.

Relativamente alla lettera c) – tassi d’interesse agevolati (QT par. 3.3):

gli aiuti sotto forma di tassi di interesse agevolati non possono essere cumulati con gli aiuti sotto forma di garanzia (QT par. 3.2).
Similmente agli aiuti sotto forma di garanzie, la Commissione, in una tabella, indica dei tassi di interesse molto bassi, ma compatibili con la disciplina aiuti, ex art. 107(3)(b) TFUE, che possono essere comunque rimodulati dagli Stati membri. Il tasso minimo dev’essere eguale almeno al tasso IBOR al 1° gennaio 2020 oltre ad un margine di rischio di credito fra 25 e 100 punti base per le PMI e fra 50 e 200 punti base per le grandi imprese a seconda della durata del prestito. Possono essere concessi tanto per investimenti quanto per capitale circolante, ad imprese che non erano già in difficoltà al 31 dicembre 2019. I contratti di mutuo devono essere stipulati entro il 31 dicembre 2020, e non possono durare più di sei anni.
I prestiti che maturano dopo il 31 dicembre 2020 devono rispettare tetti massimi pari alternativamente al doppio dei costi per i dipendenti del beneficiario nel 2019, oppure al 25% del suo fatturato nel 2019.

È ammessa anche una maggiorazione dei prestiti per 18 mesi (PMI) o 12 mesi (grandi imprese), qualora l’impresa autocertifichi oggettivi bisogni di liquidità.
Per prestiti che maturano entro il 31 dicembre 2020, i tetti sopra indicati possono essere alzati, se giustificati, assicurando comunque la proporzionalità dell’aiuto.

Relativamente alla lettera d) – garanzie e prestiti canalizzati attraverso le banche – (QT par. 3.4):

gli aiuti sotto forma di garanzie pubbliche ovvero di tassi agevolati possono essere concessi o direttamente dagli enti pubblici ovvero attraverso gli istituti di credito o altri intermediari finanziari. È il classico caso di aiuti concessi attraverso dei soggetti veicolo, i quali comunque non devono ricevere alcun aiuto diretto; gli aiuti così concepiti possono peraltro costituire un aiuto indiretto a tali soggetti finanziari che devono essere nelle condizioni di dimostrare che gli aiuti vengono effettivamente diretti alle imprese beneficiarie finali.

Relativamente alla lettera e) – assicurazioni sui crediti a breve all’export (QT par. 3.5):

è previsto che certi rischi di credito all’export, a determinate condizioni, possano essere assicurati col supporto pubblico.

Il QT resterà in vigore dal 19 marzo al 31 dicembre 2020. Oltre all’obbligo di notifica alla Commissione, gli Stati membri devono pubblicare sull’apposito sito web nazionale le informazioni sui singoli aiuti concessi ai sensi del QT entro 12 mesi dalla concessione, devono sottoporre alla Commissione delle relazioni annuali, devono trasmettere alla Commissione la lista delle misure di aiuto poste in essere sulla base dei regimi notificati. Gli Stati dovranno tenere registri completi delle misure per 10 anni, onde consentire alla Commissione eventuali controlli. La Commissione si impegna ad analizzare molto velocemente i regimi notificati, ma in via eccezionale, le notifiche devono essere presentate in inglese (QT, parr. 34-42).

Ai sensi del QT, e dell’art. 107(3)(b) TFUE, l’Italia ha già notificato e ricevuto l’autorizzazione per un regime di aiuti SA.56786, a favore di imprese di qualsiasi dimensione che creano nuovi impianti per la produzione di dispositivi medici e di protezione individuale, ovvero ampliano la produzione delle loro strutture esistenti attive per produrre tali dispositivi, o ancora convertono la propria produzione in tale direzione. Le imprese beneficiarie del sostegno metteranno i prodotti a disposizione delle autorità italiane a prezzi di mercato di dicembre 2019, cioè prima dello scoppio della pandemia.