Con sentenza del 28 gennaio 2020 nella causa C-122/18 la Corte di giustizia UE ha accolto il ricorso della Commissione europea, accertando l’inadempimento dell’Italia in materia di ritardo nei pagamenti da parte della Pubblica Amministrazione nei confronti delle imprese creditrici di quest’ultima. Va ricordato che la nozione di “pubblica amministrazione” in questione è ampia e comprende “qualsiasi amministrazione aggiudicatrice”, ossia lo Stato e le autorità regionali o locali.

La Corte UE ha osservato che l’articolo 4, paragrafi 3 e 4, della direttiva 2011/7/UE – relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali – obbliga gli Stati membri ad assicurare che i pagamenti da parte della PA dei crediti certi, liquidi ed esigibili avvengano nei termini di 30 o 60 giorni dalla data del ricevimento della fattura da parte della PA o dalla corrispondente richiesta di pagamento da parte dell’impresa.

L’Italia, nonostante abbia adottato varie misure dirette a ridurre la propria cronica lentezza nei pagamenti, pur a distanza di anni (16 marzo 2013 – data in cui la suddetta direttiva avrebbe dovuto essere efficacemente trasposta nel diritto interno italiano) non è ancora riuscita a far sì che i pagamenti da parte della PA avvengano nel rispetto dei termini ivi previsti.

La sentenza della Corte di giustizia sgombra il campo da una serie di eccezioni sollevate dall’Italia in materia di non automaticità di siffatta violazione e, in particolare, respinge l’osservazione secondo cui la responsabilità dello Stato non sorgerebbe nel caso in cui la PA agisse nell’ambito di una transazione commerciale di tipo privatistico. I giudici hanno infatti osservato che la tesi proposta dall’Italia svuoterebbe il contenuto della direttiva il cui obiettivo è quello di far “gravare proprio sugli Stati membri l’obbligo di assicurare l’effettivo rispetto dei termini di pagamento da esso previsti nelle transazioni commerciali in cui il debitore è una pubblica amministrazione”.

Ricordiamo che la direttiva in questione garantisce un piccolo ristorno automatico per ogni ritardato pagamento da parte della PA e assicura l’applicazione automatica degli interessi di mora (attualmente in Italia dell’8%) nel caso di ritardato pagamento da parte della PA.

La citata Sentenza, dichiarando l’inadempimento dell’Italia, facilita eventuali richieste risarcitorie nei confronti della PA da parte delle imprese che avessero subito ritardi nei pagamenti loro dovuti dalla stessa.