La Corte di giustizia UE con sentenza del 16 settembre 2021 in causa C-341/20 ha dichiarato che l’Italia ha violato il diritto dell’Unione esentando dall’accisa, i carburanti delle imbarcazioni private da diporto, noleggiate e impiegate dagli utilizzatori finali per attività non commerciali in violazione della Direttiva 2003/96 CE.
La direttiva 2003/96/CE mira a ristrutturare il mercato dei prodotti energetici e dell’elettricitĂ ammettendo un’esenzione dalle accise che gravano su tali prodotti solo nel caso in cui gli stessi vengono utilizzati per fini commerciali, vale a dire per utilizzazioni nelle quali un’imbarcazione serve direttamente alla prestazione di servizi a titolo oneroso.
Degna di nota è la distinzione operata dalla Corte tra il contratto di noleggio e il contratto di trasporto, il quale non ha ad oggetto la messa a disposizione dell’imbarcazione, in tutto o in parte, bensì una prestazione di servizi di trasferimento di beni o persone.
I giudici europei hanno in particolare osservato come risulti dalla normativa italiana (e segnatamente dall’articolo 1, comma 6, del decreto n. 225 del 15 dicembre 2015 del Ministero dell’Economia e delle Finanze, chiarito dalla circolare del 15 marzo 2016) che, nel caso di un noleggio il beneficio dell’esenzione dall’accisa viene concesso in quanto il noleggio costituisce, secondo il diritto italiano, un’attività commerciale per il noleggiante. L’esenzione viene dunque concessa dall’amministrazione italiana indipendentemente dal fatto che l’utilizzatore finale (il noleggiatore) possa utilizzare l’imbarcazione per scopi non commerciali, segnatamente a scopo di diporto.
Ciò, secondo la Corte di Lussemburgo, non è conforme alla citata direttiva.