La sentenza nella causa C-510/21 ha tratto origine dal danno subito da un passeggero di un volo operato da Austrian Airlines. Il passeggero è stato ustionato da una caffettiera contenente contente caffè caldo che gli è caduta addosso da un carrello di ristorazione. Il passeggero, rimasto ustionato, ha subito a bordo delle cure inadeguate le cui conseguenze si sono manifestate a distanza di tempo.
La controversia fra il passeggero e la Austrian Airlines è approdata alla Corte suprema austriaca la quale ha rivolto un quesito pregiudiziale alla Corte di giustizia relativo all’interpretazione della Convenzione di Montreal (Convenzione per l’unificazione di alcune norme relative al trasporto aereo internazionale, conclusa a Montreal il 28 maggio 1999, firmata dalla Comunità europea il 9 dicembre 1999 e approvata a suo nome con la decisione 2001/539/CE del Consiglio, del 5 aprile 2001 (GU 2001, L 194, pag. 38).
Il giudice austriaco ha chiesto alla Corte di giustizia di interpretare la nozione di “evento” ai sensi di tale Convenzione a cui il Regolamento (CE) n. 2027/97 sulla responsabilità dei vettori aerei fa appunto riferimento per definire la loro responsabilità.
La Corte di giustizia ha osservato che la somministrazione a un passeggero, a bordo di un aereo, di cure di primo soccorso inadeguate che abbiano comportato un aggravamento delle lesioni personali, devono essere considerate un “evento” dannoso ai sensi della Convenzione di Montreal che inquadra la responsabilità del vettore aereo.
Va precisato che il fatto di ricomprendere nell’ambito di evento dannoso ai sensi della detta Convenzione il danno in questione, garantisce al passeggero un risarcimento rapido e concreto, e contestualmente evitando che l’evento dannoso sia riconducibile al diritto nazionale, evita discriminazioni ed eccessi risarcitori o, al contrario, compressioni ingiustificabili del risarcimento stesso.
La Corte ha quindi osservato che tale conclusione è conforme alla Convenzione in quanto “gli Stati parti della stessa, riconoscendo «l’importanza di tutelare gli interessi degli utenti del trasporto aereo internazionale e la necessità di garantire un equo risarcimento secondo il principio di riparazione», hanno peraltro deciso di prevedere un regime di responsabilità oggettiva dei vettori aerei. Un regime siffatto implica, tuttavia, come risulta dal quinto considerando di detta convenzione, che sia preservato un «giusto equilibrio degli interessi» dei vettori aerei e dei passeggeri” (sentenza punto 25).
La Corte ha infatti sottolineato che “circoscrivendo la nozione di «evento», ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 1, della Convenzione di Montreal, a una serie di eventi intrinsecamente connessi che si succedono, senza interruzione, nello spazio e nel tempo, tale disposizione consente ai passeggeri di essere risarciti, facilmente e rapidamente, senza tuttavia imporre ai vettori aerei un onere di riparazione molto gravoso, difficilmente identificabile e calcolabile, che potrebbe compromettere, o addirittura paralizzare, l’attività economica di questi ultimi”).